Art. 6.

      1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 61. - L'elezione dell'Assemblea nazionale ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
      Finché non sia riunita la nuova Assemblea nazionale sono prorogati i poteri della precedente».